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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 461 - Fabbricazione o Detenzione Di Filigrane o Di Strumenti Destinati Alla Falsificazione Di Monete, Di Valori Di Bollo o Di Carta Filigranata  
  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.