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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 462 - Falsificazione Di Biglietti Di Pubblica Impresa Di Trasporto  
  Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.