Art.: 470 - Vendita o Acquisto Di Cose Con Impronte Contraffatte Di Una Pubblica Autenticazione o Certificazione | ||
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati. |