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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 477 - Falsita' Materiale Commessa Dal Pubblico Ufficiale In Certificati o Autorizzazioni Amministrative  
  Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.