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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 481 - Falsita' Ideologica In Certificati Commessa Da Persone Esercenti Un Servizio Di Pubblica Necessita'  
  Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessita' attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.