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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 490 - Soppressione, Distruzione e Occultamento Di Atti Veri  
  Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.