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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 493 - Falsita' Commesse Da Pubblici Impiegati Incaricati Di Un Servizio Pubblico  
  Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.