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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 495 - Falsa Attestazione o Dichiarazione a Un Pubblico Ufficiale Sulla Identita' o Su Qualita' Personali Proprie o Di Altri (1)  
  Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni: se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'Autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. (1) Articolo coś modificato dall'art.1, comma 1, lett. b-ter) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125