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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 527 - Atti Osceni  
  Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila.