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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 639 - Deturpamento e Imbrattamento Di Cose Altrui  
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.