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Libro Terzo: Della Proprietà
Titolo: VII - Della Comunione
Sezione II - Della Servitù Degli Scoli e Degli Avanzi Di Acqua
Art.: 1122 - Opere Sulle Parti Dell'Edificio Di Proprietà Comune
Art.: 1122 - Opere Sulle Parti Dell'Edificio Di Proprietà Comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
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