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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1193 - Imputazione Del Pagamento  
  Chi ha pi� debiti della medesima specie verso la stessa persona pu� dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra pi� debiti scaduti, a quello meno garantito; tra pi� debiti ugualmente garantiti, al pi� oneroso per il debitore; tra i pi� debiti ugualmente onerosi, al pi� antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione � fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).