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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1262 - Documenti Probatori Del Credito  
  Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.