Art.: 126 - Separazione Dei Coniugi In Pendenza Del Giudizio | ||
Quando � proposta domanda di nullit� del matrimonio, il Tribunale pu�, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 e seguenti, 232, 234); pu� ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori (2) o interdetti (414). |