Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 128 - Matrimonio Putativo  
  Se il matrimonio � dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullit�, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso � stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit� derivante da cause esterne agli sposi(122). Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonch� rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullit� (238). Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli (68, 117, 283, 584). Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullit� dipenda da bigamia o incesto. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento � consentito (68).