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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1290 - Impossibilità Sopravvenuta Di Entrambe Le Prestazioni  
  Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.