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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1377 - Trasferimento Di Una Massa Di Cose  
  Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.