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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1399 - Ratifica  
  Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto pu� essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725). La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo � colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente pu� invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712). La facolt� di ratifica si trasmette agli eredi (588).