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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1449 - Prescrizione  
  L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'Art. 2947. La rescindibilit� del contratto non pu� essere opposta in via di eccezione quando l'azione � prescritta.