Art.: 1462 - Clausola Limitativa Della Proponibilit� Di Eccezioni | ||
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non pu� opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullit� (1418 e seguenti), di annullabilit� (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto. Nei casi in cui la clausola � efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, pu� tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19). |