Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1490 - Garanzia Per i Vizi Della Cosa Venduta  
  Il venditore ่ tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui ่ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).