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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 149 - Scioglimento Del Matrimonio  
  Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (65, 68). Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (191).