HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: II - Delle Persone Giuridiche
-
Art.: 14 - Atto Costitutivo
Art.: 14 - Atto Costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ