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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1500 - Patto Di Riscatto  
  Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.