Art.: 1513 - Accertamento Dei Difetti | ||
In caso di divergenza sulla qualit� o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'Art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, pu� ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonch� la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identit� e lo stato. |