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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1524 - Opponibilità Della Riserva Di Proprietà Nei Confronti Di Terzi  
  La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente). Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).