Art.: 1563 - Scadenza Delle Singole Prestazioni | ||
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184). Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolt� di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso. |