Art.: 1578 - Vizi Della Cosa Locata | ||
Se al momento della consegna la cosa locata � affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneit� all'uso pattuito, il conduttore pu� domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore � tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna. |