Art.: 1589 - Incendio Di Cosa Assicurata | ||
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilit� del conduttore verso il locatore � limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione � stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilit� del conduttore in confronto del locatore, se questi � indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916). |