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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1637 - Accollo Di Casi Fortuiti  
  L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.