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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1667 - Difformit� e Vizi Dell'Opera  
  L'appaltatore � tenuto alla garanzia per le difformit� e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non � dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformit� o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch�, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformit� o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non � necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformit� o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento pu� sempre far valere la garanzia, purch� le difformit� o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).