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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1743 - Diritto Di Esclusiva  
  Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).