Art.: 1751 - Indennit� In Caso Di Cessazione Del Rapporto | ||
All'atto della cessazione del rapporto il preponente � tenuto a corrispondere all'agente un'indennit� se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennit� sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennit� non � dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravit�, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali et�, infermit� o malattia, per le quali non pu� pi� essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivit�; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virt� del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennit� non pu� superare una cifra equivalente ad un'indennit� annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennit� non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennit� prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. NOTA Articolo cos� sostituito dall'Art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit� dal 1� gennaio 1993. Precedente testo dell'Art. 1751: Art. 1751 - Indennit� per lo scioglimento del contratto - All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente � tenuto a corrispondere all'agente un'indennit� proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit� (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5). Da tale indennit� deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente (2123). L'indennit� � dovuta anche se il rapporto di agenzia � sciolto per invalidit� permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennit� spetta agli eredi (2122)". |