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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1770 - Modalità Della Custodia  
  Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.