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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1785-bis - Responsabilità Per Colpa Dell'Albergatore  
  L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'Art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.