Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1852 - Disposizione Da Parte Del Correntista  
  Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.