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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1955 - Liberazione Del Fideiussore Per Fatto Del Creditore  
  La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.