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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1985 - Recesso Dal Contratto  
  Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).