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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2046 - Imputabilità Del Fatto Dannoso  
  Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.