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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 211 - Obbligazioni Dei Coniugi Contratte Prima Del Matrimonio  
  I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.