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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2176 - Reintegrazione Del Bestiame Conferito  
  Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima met� del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi pu� chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualit�, del sesso, del peso e dell'et�. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario pu� recedere dal contratto.