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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2211 - Poteri Di Deroga Alle Condizioni Generali Di Contratto  
  I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).