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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 236 - Atto Di Nascita e Possesso Di Stato  
  La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (238, 241, 242, 451). Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo (237).