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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 252 - Affidamento Del Figlio Naturale e Suo Inserimento Nella Famiglia Legittima  
  Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori pu� essere autorizzato dal giudice qualora ci� non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et� e siano conviventi, nonch� dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio � affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima � subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gi� convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale. E' altres� richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.