Codice Civile
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Art.: 254 - Forma Del Riconoscimento
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Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile (344) o in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587 e seguenti) qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
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