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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 263 - Impugnazione Del Riconoscimento Per Difetto Di Veridicità  
  Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti). L'azione è imprescrittibile.