Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 287 - Legittimazione In Base Alla Procura Per Il Matrimonio  
  Nei casi in cui � consentito di celebrare il matrimonio per procura (111), quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio (281, 289) la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice pu� essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pot� essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante (125 att.). Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione � necessario che dalla procura risulti la volont� di riconoscerli o di legittimarli (43; 35 att.).