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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2911 - Beni Gravati Da Pegno o Ipoteca  
  Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544). La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.