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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2913 - Inefficacia Delle Alienazioni Del Bene Pignorato  
  Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.