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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2916 - Ipoteche e Privilegi  
  Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto: delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745); dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. Art. 2917 Estinzione del credito pignorato Se oggetto del pignoramento ่ un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).